Cass. pen. n. 8499 del 28 febbraio 2001
Testo massima n. 1
In caso di misura cautelare disposta su richiesta avanzata dopo la pronuncia di sentenza di condanna, così come non vi è obbligo, da parte del pubblico ministero richiedente, di allegare gli atti posti a sostegno della richiesta medesima, essendo già acquisiti alla conoscenza del giudice, dell'imputato e della difesa gli elementi d'accusa venuti in rilievo nel dibattimento ed offerti in valutazione con la sentenza di condanna, allo stesso modo non vi è obbligo di trasmissione al tribunale del riesame di atti diversi dalla medesima sentenza.