Cass. pen. n. 6023 del 13 febbraio 2001

Testo massima n. 1


Dà luogo a violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p. e, conseguentemente, a perdita di efficacia della misura cautelare, la mancata trasmissione al tribunale del riesame, da parte del pubblico ministero, quale autorità procedente, di atti investigativi effettuati, ai sensi dell'art. 38 att. c.p.p., dal difensore dell'imputato e da lui ritualmente depositati, sia pure nell'ultimo giorno utile, presso l'ufficio dello stesso pubblico ministero.

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