14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 17104 del 24 aprile 2001
Testo massima n. 1
In tema di stupefacenti, poiché la destinazione ad uso di terzi costituisce elemento essenziale del reato, la persona trovata in possesso di sostanza stupefacente va considerata, almeno fino a che nei suoi confronti non siano emersi concreti elementi indicativi della finalità di spaccio o non sia stata effettuata l’iscrizione nel registro degli indagati, persona informata sui fatti, le cui dichiarazioni pertanto possono essere utilizzate contro i terzi ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.p.
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Testo massima n. 2
Il soggetto che sia stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti non assume per ciò solo la qualità di persona sottoposta a indagini, occorrendo a tal fine che risulti dimostrata o, quanto meno, ipotizzata, in base ad elementi concreti, la destinazione di dette sostanze ad uso non personale. Ne consegue che, in difetto di tale condizione, le dichiarazioni rese dal soggetto in questione senza l’osservanza delle garanzie difensive non incorrono nella sanzione dell’inutilizzabilità prevista dall’art. 63, comma 2, c.p.p.
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