Cass. pen. n. 5010 del 9 febbraio 2000
Testo massima n. 1
Costituiscono “elementi favorevoli” all'indagato, aventi natura oggettiva, e di cui è obbligatoria la trasmissione al Tribunale del riesame, le dichiarazioni rese (in sede di convalida dell'arresto) da coindagati che si assumano l'intera responsabilità della vicenda (escludendo quella del primo), con la conseguenza che, a seguito della modifica del comma 5 dell'art. 309 c.p.p. avvenuta con L. 8 agosto 1955, n. 332, la mancata trasmissione è causa di inefficacia della misura.