Cass. pen. n. 4286 del 24 agosto 2000
Testo massima n. 1
La mancata trasmissione al tribunale del riesame di uno o più atti tra quelli a suo tempo trasmessi al giudice con la richiesta di emissione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare non determina automaticamente alcuna nullità processuale e resta priva di rilevanza quando la decisione del tribunale prescinda dal contenuto degli atti non trasmessi.