14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 796 del 8 febbraio 1986
Posted at 16:45h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nella divisione dell’eredità fatta dal testatore, la circostanza che l’erede, dopo l’acquisto del bene attribuitogli [ che si verifica dal momento dell’apertura della successione ], subisca la perdita del bene medesimo, per effetto di esecuzione per espropriazione forzata promossa dal creditore del de cuius, non determina nullità di detta divisione, ma l’obbligo di garanzia degli altri coeredi, ai sensi degli artt. 758 e 759 c.c.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]