14 Mag Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 2704 del 13 settembre 1994
Testo massima n. 1
Il provvedimento con il quale il giudice, ritenuta l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione, accolga, ai sensi dell’art. 410, comma 2, c.p.p., detta ultima richiesta, è legittimamente adottato nella forma del decreto motivato e non è soggetto ad impugnazione alcuna, neppure nel caso in cui si voglia contestare la detta ritenuta inammissibilità, e ciò in quanto con l’impugnazione si tende a far valere un mero difetto di motivazione, laddove in tema di archiviazione il ricorso per cassazione è ammissibile solo quando sussistono le nullità previste dall’art. 127, comma 5.
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