14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 802 del 10 marzo 1992
Testo massima n. 1
La «manifesta infondatezza» che, ai sensi dell’art. 634, comma primo, c.p.p. legittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, deve essere tale da dar luogo alla sua rilevabilità ictu oculi, sulla base di un semplice e sommario esame delibativo, e quindi senza necessità di un approfondito e completo esame di merito, effettuato mediante il confronto con le risultanze poste a fondamento della sentenza oggetto della richiesta stessa. Un tale esame, infatti, trova la sua naturale collocazione unicamente nel vero e proprio giudizio di revisione, che si effettua nel rispetto delle garanzie del contraddittorio, per cui, quando esso venga invece effettuato in sede di giudizio delibativo, ciò vale di per sè stesso ad escludere la «manifesta infondatezza» della richiesta di revisione e comporta quindi l’annullamento dell’ordinanza con la quale detta richiesta sia stata dichiarata inammissibile.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]