14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6683 del 4 giugno 1992
Testo massima n. 1
Il divieto della reformatio in peius vale in ogni stato e grado del giudizio e, una volta conseguita dall’imputato una determinata posizione a lui favorevole, non può, in difetto d’impugnazione del pubblico ministero, emettersi una qualsiasi pronuncia che tale posizione modifichi in danno dello stesso. [ Fattispecie relativa ad annullamento limitatamente alla misura della pena poiché, inflitta all’imputato la pena di anni 14 di reclusione a seguito di patteggiamento sui motivi ex art. 599 c.p.p. ed annullata, a seguito di intervenuta declaratoria d’incostituzionalità dei commi quarto e quinto di tale norma, la sentenza che conteneva tale pena, impugnata dal solo imputato, e quindi in difetto di impugnazione del P.M., non poteva comunque essere modificata in peius la posizione dell’imputato medesimo ].
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