14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1523 del 14 febbraio 1992
Testo massima n. 1
La semplificazione e la maggiore celerità, che caratterizza il giudizio camerale, nell’ipotesi prevista dall’art. 599 c.p.p. non consente, di superare l’esplicito contenuto delle disposizioni dettate dall’art. 601 c.p.p. che disciplina ex professo la fase introduttiva del giudizio di appello, comuni sia al giudizio di appello con dibattimento sia per le decisioni in camera di consiglio; per la loro specificità prevalgono su quelle generali dettate dall’art. 127 dello stesso codice quando l’appello ha per oggetto le materie, per le quali è prevista la decisione in camera di consiglio o la sentenza pronunciata, nel giudizio abbreviato. Se il termine a comparire è minore di quello previsto dall’art. 601 comma secondo c.p.p. il decreto di citazione è nullo e tale nullità rientra nella categoria prevista dall’art. 178 lett. c ] o di terzo tipo perché riguarda l’intervento dell’imputato, disciplinata dall’art. 180 dello stesso codice. La nullità del decreto, e cioè dell’atto introduttivo del giudizio, comporta anche l’invalidità della sentenza, ai sensi dell’art. 185 comma primo dello stesso codice.
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