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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10127 del 2 maggio 2006

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10127 del 2 maggio 2006

Testo massima n. 1

Il semplice fatto di ritardare l’esercizio di un proprio diritto [ nel caso di specie, di agire in giudizio per far valere l’inadempimento contrattuale ], se non finalizzato a produrre un danno alla controparte e senza un apprezzabile interesse per il titolare, non dà luogo a una violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, qualunque convinzione possa essersi fatta del ritardo il debitore, e non è causa per escludere la tutela giudiziaria, salvo che sia intervenuta un’inequivoca rinuncia tacita al diritto. [ La S.C. ha affermato tale principio con riferimento a una fattispecie in cui il creditore aveva chiesto la risoluzione del contratto in via riconvenzionale dopo due anni dalla scadenza del termine per l’adempimento in un giudizio in cui era stato convenuto per il pagamento del corrispettivo della prestazione adempiuta in ritardo ].

Testo massima n. 2

L’inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un’obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1457 c.c. in mancanza di una diffida ad adempiere, non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell’art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza e cioè se il ritardo, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, superi ogni ragionevole limite di tolleranza. Accertare quando il ritardo ecceda qualsivoglia limite di tollerabilità costituisce apprezzamento discrezionale del giudice del merito, che deve essere condotto in relazione all’oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all’interesse dell’altro contraente; in particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente.

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