Cass. pen. n. 8394 del 28 settembre 1981

Testo massima n. 1


Perché ricorra il vizio parziale di mente non basta una qualsiasi deviazione della funzione mentale ma occorre che la diminuzione delle facoltà intellettive e volitive dipenda da un'alterazione patologica clinicamente accertabile, corrispondente al quadro tipico di una determinata malattia.

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