Cass. pen. n. 8394 del 28 settembre 1981
Testo massima n. 1
Perché ricorra il vizio parziale di mente non basta una qualsiasi deviazione della funzione mentale ma occorre che la diminuzione delle facoltà intellettive e volitive dipenda da un'alterazione patologica clinicamente accertabile, corrispondente al quadro tipico di una determinata malattia.