Cass. pen. n. 4085 del 5 maggio 1981

Testo massima n. 1


Alle Casse di Risparmio deve riconoscersi la natura di enti pubblici, giacché esse esercitano funzioni di pubblico interesse per l'organizzazione del risparmio e del credito e sono soggette all'ingerenza dello Stato nella loro costituzione e nell'esercizio della loro attività. Pertanto i sigilli delle Casse di Risparmio rientrano tra i sigilli pubblici tutelati dagli artt. 468 e seguenti del codice penale.