Cass. civ. n. 12303 del 15 giugno 2016

Testo massima n. 1


In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", deve intendersi in senso strettamente cronologico, senza che assuma alcun rilievo il fatto che in detta udienza le parti abbiano chiesto solo un rinvio per la trattativa in corso, la cui coltivazione non si pone in contrasto con la possibilità di immediata presa di posizione sull'autenticità del documento prodotto.