Cass. civ. n. 11235 del 31 maggio 2016

Testo massima n. 1


Le sentenze della Corte di cassazione, salvo il caso di decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non sono suscettibili di impugnazione a mezzo di opposizione di terzo atteso che, in caso di rigetto del ricorso, l'esecutività pregiudizievole al terzo deriva dalla decisione di merito convalidata in sede di legittimità, mentre, in caso di accoglimento (con o senza rinvio), viene meno la statuizione pregiudizievole al terzo, sicché l'opposizione ex art. 404 c.p.c. è proponibile avverso la pregressa consolidata decisione di merito ovvero, nel secondo caso, avverso la successiva sentenza che, definendo il giudizio di rinvio, riportasse ad attualità la pretesa lesione di un diritto del terzo.

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