Cass. civ. n. 9124 del 6 maggio 2015
Testo massima n. 1
La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, "quoad effectum", allo scioglimento della stessa, sicchè la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi) si configura alla stregua della liquidazione delle rispettive quote.