Cass. civ. n. 7914 del 17 aprile 2015
Testo massima n. 1
La relazione di stima richiesta dall'art. 2343 cod. civ. per il conferimento di beni in natura in una società di capitali non è necessaria qualora il loro trasferimento trovi causa in un atto di scissione parziale in favore di società personale, non rilevando, in siffatta ipotesi, l'esigenza, tutelata da quella norma, di verificare l'effettiva esistenza della garanzia del capitale sociale indicato nelle società di capitali destinatarie del predetto conferimento; in tal caso, pertanto, è sufficiente l'allegazione di una situazione patrimoniale delle società partecipanti all'operazione redatta dagli amministratori nel rispetto delle norme sul bilancio di esercizio.
Testo massima n. 2
Nell'ipotesi di scissione societaria, la responsabilità degli amministratori ex art. 2394 cod. civ. nei confronti dei creditori sociali non è predicabile per il solo verificarsi della conseguente diminuzione patrimoniale della società scissa - in quanto la società beneficiaria è solidalmente responsabile, ex art. 2504 decies, secondo comma, cod. civ. (ora art. 2506 quater, comma terzo - N.D.R.) - occorrendo, invece, dimostrare la sussistenza di un danno effettivamente subito dai creditori sociali per effetto di tale operazione.