Cass. civ. n. 23816 del 7 novembre 2014
Testo massima n. 1
Nel giudizio promosso ex art. 389 cod. proc. civ. operano gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova, sicché, ove il datore di lavoro agisca per la restituzione delle somme versate al lavoratore in forza della declaratoria di illegittimità del licenziamento, parzialmente annullata con limitazione del risarcimento del danno ad alcune sole mensilità, spetta al lavoratore, che deduca in compensazione quanto effettivamente a lui spettante, provare i fatti su cui si fonda l'eccezione.