Cass. civ. n. 18107 del 21 agosto 2014
Testo massima n. 1
In materia di contratti conclusi dalla P.A. (nella specie, affitto agrario), la necessità della stipulazione in forma scritta, a pena di nullità, se esclude la possibilità di ipotizzare una rinnovazione tacita per "facta concludentia", posto che si perverrebbe in tal modo ad eludere tale indispensabile requisito, non preclude la rinnovazione per omesso invio della disdetta, ove la stessa sia prevista in apposita clausola dell'originario contratto concluso in forma scritta.