Cass. civ. n. 16366 del 17 luglio 2014

Testo massima n. 1


L'interesse a proporre impugnazione incidentale tardiva sorge a seguito dell'impugnazione proposta dalla controparte, sicché è ammessa, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche quando per la parte nei cui confronti è proposta l'impugnazione principale sia già scaduto il termine, a condizione che risulti osservato il termine previsto per la costituzione della parte resistente nel giudizio d'impugnazione.

Testo massima n. 2


L'illeggibilità della sottoscrizione della procura alle liti e la mancata indicazione del nome del sindaco che l'ha conferita non comportano la nullità della procura e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione (o, come nella specie, del controricorso con ricorso incidentale), atteso che l'indicazione della persona fisica che riveste "pro tempore" la qualità di sindaco del comune costituisce un dato di pubblico dominio, accertabile senza difficoltà presso lo stesso ente, sicchè spetta alla controparte l'onere di contestare che la firma in calce alla procura provenga dalla persona del sindaco in carica.

Normativa correlata