Cass. civ. n. 24955 del 6 novembre 2013
Testo massima n. 1
La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, (nella specie, conseguente alla venuta meno della pluralità dei soci ex art. 2272, primo comma, n. 4 e 2308 c.c.) e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente. Ne consegue che, in tale evenienza, i soci, subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (Principio reso dalla S.C., con cassazione dell'impugnata sentenza e dichiarazione di nullità dei giudizi di merito e rinvio al giudice di primo grado, poiché fin dall'inizio il giudizio era stato instaurato da un solo socio).