14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3229 del 10 ottobre 1975
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in Massimario
Testo massima n. 1
Se, pendente la condizione sospensiva, una delle parti venga meno agli obblighi assunti col contratto, l’altra parte ha diritto di chiederne la risoluzione, senza attendere il verificarsi o meno della condizione.
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