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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1757 del 1 ottobre 1970

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1757 del 1 ottobre 1970

Testo massima n. 1

Non costituisce condizione meramente potestativa la clausola secondo la quale l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo è subordinata al gradimento, per l’alienante o per il debitore, di cose o persone cui il contratto si riferisce, sempre quando quest’ultimo abbia un apprezzabile interesse a riservarsi la scelta relativa. E’ pertanto efficace la dichiarazione del locatore di consentire la sublocazione soltanto a persona a lui ben vista. E poiché con tale clausola non viene indicato un requisito obiettivamente accertabile, l’apprezzamento del locatore si sottrae a qualsiasi sindacato da parte del giudice.

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