Cass. civ. n. 18202 del 29 luglio 2013
Testo massima n. 1
La trasformazione o l'alienazione della cosa acquistata, di per sé, non preclude al compratore l'azione di risoluzione contrattuale per vizi, ai sensi dell'art. 1492, terzo comma, c.c., se quella condotta non evidenzia univocamente che il compratore, cosciente dei vizi, ha inteso accettare la cosa, rinunciando alla maggiore tutela risarcitoria rispetto alla riduzione del prezzo. In caso di risoluzione contrattuale, attesa l'impossibilità della restituzione in natura, gli effetti restitutori devono essere ordinati per equivalente, nei limiti in cui, malgrado i vizi, la cosa abbia fornito utilità al compratore.