14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4118 del 14 maggio 1990
Testo massima n. 1
L’interposizione reale di persone, che si configura quando un soggetto interposto, d’intesa con altro soggetto [ interponente ], contratta in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto con l’obbligo derivante dal rapporto interno con l’interponente di trasmettere a quest’ultimo i diritti così acquistati, ove riguardi il trasferimento di beni immobili deve risultare a pena di nullità da atto scritto a norma dell’art. 1351 c.c., in relazione all’art. 1350, n. 1 stesso codice. Pertanto la prova di detto rapporto non può essere fornita che mediante esibizione dell’atto scritto.
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Testo massima n. 2
La ratifica, pur potendo risultare anche da facta concludentia quando il negozio rappresentativo non richiede ad substantiam la forma scritta, deve tuttavia contenere l’espressione chiara ed univoca della volontà del dominus di far propri gli effetti di un precedente contratto stipulato in nome e per conto di lui dal
falsus procurator. Pertanto, tale volontà non può identificarsi nel mero rilascio di un assegno a favore di una persona, ancorché la stessa abbia agito, senza averne i poteri, in rappresentanza di quell’altra, trattandosi di un atto unilaterale svincolato dalla causa sottostante.
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