14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7630 del 28 luglio 1990
Testo massima n. 1
Le limitazioni al contenuto dei diritti di proprietà esclusiva spettanti ai singoli condomini quali quelle consistenti nel divieto di dare alle singole unità immobiliari una o più destinazioni possibili, per l’utilità generale dell’intero edificio introdotte con un regolamento di condominio approvato in assemblea, poiché generano dal lato passivo degli oneri reali incidendo sulla proprietà dei singoli, richiedono, a pena di nullità, l’unanimità dei consensi dei condomini e nel caso che taluno di essi si sia fatto rappresentare in assemblea è necessario che il conferimento del mandato risulti da atto scritto secondo la previsione di cui agli artt. 1392 e 1350 c.c.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]