Cass. civ. n. 6712 del 18 luglio 1994
Testo massima n. 1
Il consenso espresso verbalmente dal proprietario di un fondo alla costruzione da parte del vicino di una terrazza a distanza illegale è inidoneo alla costituzione di un vincolo di natura reale essendo prescritta per la costituzione delle servitù la forma scritta ad substantiam (art. 1350 n. 4 c.c.), con la conseguenza che è inammissibile la prova testimoniale articolata sul punto (artt. 2724, 2725 c.c.).