14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2 del 2 gennaio 1997
Testo massima n. 1
Ai sensi degli arti. 1350 e 2725 c.c., la forma scritta, imposta ad substantiam per il trasferimento di beni immobili, costituisce un elemento essenziale del contratto, nel senso che ha natura costitutiva, cosicché la prova dell’esistenza e del contenuto di una vendita di un bene immobile può essere data solo con l’acquisizione, al processo, dell’atto scritto, non essendo consentite né la prova testimoniale, né la confessione.
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Testo massima n. 2
Premesso che il libro dei soci, nelle società di capitali, ha la funzione di documentare il contenuto e le vicende della “partecipazione sociale”, le iscrizioni in esso contenute, in quanto prive di ogni effetto dispositivo, debbono essere rettificate ove si accerti la non rispondenza alla realtà dei dati e delle situazioni iscritte. [ Applicazione fatta al caso in cui la prtecipazione di un socio al capitale sociale era stata iscritta per un valore nominale superiore al reale valore del capitale sottoscritto ].
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