14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15293 del 21 luglio 2005
Posted at 16:32h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il requisito della forma scritta, previsto ad
substantiam per i contratti degli enti pubblici, non esclude che la loro conclusione possa risultare dallo scambio di un insieme di dichiarazioni poste in essere dalle parti contraenti [ tra le quali si inserisce la delibera di conferimento dell’incarico da parte dell’ente, comunicata al privato ], secondo lo schema della formazione del contratto tra assenti, cosi come avviene nella negoziazione comune.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]