Cass. civ. n. 15293 del 21 luglio 2005

Testo massima n. 1


Il requisito della forma scritta, previsto ad substantiam per i contratti degli enti pubblici, non esclude che la loro conclusione possa risultare dallo scambio di un insieme di dichiarazioni poste in essere dalle parti contraenti (tra le quali si inserisce la delibera di conferimento dell'incarico da parte dell'ente, comunicata al privato), secondo lo schema della formazione del contratto tra assenti, così come avviene nella negoziazione comune.

Normativa correlata