Cass. civ. n. 5781 del 10 marzo 2009
Testo massima n. 1
L'oggetto della domanda giudiziale prevista dall'art. 2932 c.c., diretta all'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita, che dà luogo ad un'azione di carattere personale, non è costituito dal bene o dai beni compromessi in vendita, bensì da quella particolare obbligazione di "facere", consistente nel trasferimento dei beni o dei diritti che avrebbero dovuto essere trasferiti con il contratto definitivo non concluso, con la conseguenza che il relativo effetto traslativo può investire (come verificatosi nella specie) anche i diritti di comproprietà su di un bene.