Cass. civ. n. 11409 del 16 maggio 2006

Testo massima n. 1


In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta equivale a sottoscrizione, perfezionando il contratto, solo a condizione che fatto sia stato prodotto al fine di invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti.

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