14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11409 del 16 maggio 2006
Posted at 16:39h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta equivale a sottoscrizione, perfezionando il contratto, solo a condizione che fatto sia stato prodotto al fine di invocare l’adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]