14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2065 del 4 maggio 1989
Posted at 16:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ad integrare fatto scritto, richiesto ad substantiam per i contratti che trasferiscono la proprietà di immobili, non è sufficiente un qualsiasi documento, ma è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Tale non è una dichiarazione di quietanza, che presuppone il contratto e dà la prova dell’avvenuto adempimento, ma non pone in essere il contratto stesso.
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