14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2349 del 21 marzo 1990
Testo massima n. 1
L’atto scritto richiesto dalla legge ad substantiam per la validità dei negozi traslativi di diritti immobiliari deve essere rappresentato non da un qualsiasi documento da cui il contratto risulti in precedenza concluso, ma da uno scritto che costituisca l’estrinsecazione formale e diretta della volontà negoziale delle parti. Il giudizio al riguardo espresso dal giudice di merito involge un apprezzamento di fatto che, in quanto sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici o da errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità.
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