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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7590 del 30 agosto 1994

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7590 del 30 agosto 1994

Testo massima n. 1

La forma scritta, quando è richiesta ad substantiam, è elemento costitutivo del contratto, nel senso che il documento deve contenere l’estrinsecazione diretta della volontà delle parti di concludere quel determinato negozio; pertanto, al fine di dimostrare l’avvenuta stipulazione di un contratto per il quale la forma scritta è richiesta ad substantiam non sono sufficienti né la produzione di un documento che si limiti a riconoscere il fatto storico l’avvenuta conclusione né la concorde ammissione delle parti che il contratto stesso fu stipulato nella forma scritta.

Testo massima n. 2

Se per il mandato è necessaria la forma scritta ad substantiam, il requisito può considerarsi soddisfatto solo in presenza di un documento contenente la manifestazione della volontà di conferire il potere di rappresentanza e non anche con documenti che facciano solo riferimento alla procura altrimenti rilasciata o che di questa presuppongono l’esistenza.

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