14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10163 del 9 maggio 2011
Testo massima n. 1
Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta. Pertanto, poiché l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, ove tale patto abbia ad oggetto beni immobili, esso deve risultare da un atto avente forma scritta “ad substantiam”, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile ad un contratto preliminare; né l’atto scritto può essere sostituito da una dichiarazione confessoria proveniente dall’altra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto né – anche quando contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto – come prova del medesimo.
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