Cass. civ. n. 7918 del 26 aprile 2004

Testo massima n. 1


La riproposizione in oggetto delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado, pur se libera da forme, deve essere tuttavia compiuta in modo specifico, non essendo, all'uopo, sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni rassegnate dinanzi al primo giudice.

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