Cass. civ. n. 3383 del 20 febbraio 2004
Testo massima n. 1
Le spese per il compenso agli arbitri, la cui liquidazione, effettuata dagli stessi arbitri costituisce non altro che una semplice proposta rivolta alle parti, per esse non vincolante qualora non l'accettino, e rimessa, in quest'ultimo caso, alla determinazione del presidente del tribunale, ex art. 814, secondo comma, c.p.c., comporta che l'eventuale statuizione, contenuta nel lodo, in ordine alla imputazione e liquidazione di tale compenso non è suscettibile di impugnazione (per mancanza di interesse delle parti), riguardando un autonomo rapporto di prestazione d'opera intellettuale.
Testo massima n. 2
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è giudizio a critica limitata, proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'art. 829, cit. Pur non essendo indispensabile che l'impugnazione contenga la specifica indicazione delle disposizioni di legge in tesi violate è necessario che dall'atto di impugnazione risulti quale sia stata la norma violata dagli arbitri ovvero il principio di diritto leso, atteso che tali oneri competono a colui che impugna il lodo.