14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5024 del 23 maggio 1994
Testo massima n. 1
Il patto tra produttore e rivenditore con il quale è fatto divieto a quest’ultimo di vendere i prodotti ad un prezzo inferiore a quello prefissato [ cosiddetto clausola del ricarico minimo o del minimo prezzo di rivendita ] non può ricondursi nell’ambito della normativa sulla restrizione convenzionale della concorrenza, operando la normativa di cui all’art. 2596 c.c. di norma tra soggetti che svolgono attività economiche contrapposte sullo stesso piano in senso orizzontale, mentre tra fabbricante e rivenditore può sorgere un rapporto di concorrenza solo in via mediata ed indiretta, poiché i due operatori economici non sono sullo stesso piano.
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Testo massima n. 2
La specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. non è necessaria nel caso in cui dette clausole riproducano il contenuto di un uso normativo ossia di uno di quegli usi che costituiscono fonte sussidiaria del diritto, ma non anche in quello in cui corrispondano al contenuto di un uso di fatto o contrattuale, al quale fa riferimento l’art. 1340 c.c., di una pratica generalmente seguita da una determinata cerchia o categoria di contraenti o in un limitato e specifico settore negoziale [ principio affermato con riferimento alla clausola inserita in un contratto di vendita di beni mobili del prezzo minimo di rivendita ].
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