Cass. civ. n. 1807 del 18 febbraio 2000
Testo massima n. 1
La legittimazione alla opposizione di terzo, in capo al soggetto il cui appello sia stato dichiarato inammissibile per mancanza della qualità di parte, non può essere messa in discussione sotto il profilo della mancanza della qualità di terzo.