Cass. civ. n. 13308 del 29 novembre 1999

Testo massima n. 1


L'onere di espressa riproposizione in appello disposto dall'art. 346 c.p.c. riguarda le domande ed eccezioni non esaminate o non accolte dal giudice di primo grado e non è, pertanto, estensibile alle domande ed eccezioni che il primo giudice abbia invece esaminato ed accolto, per ribadire le quali, salva l'ipotesi di una linea difensiva con esse incompatibile, è sufficiente che la parte vittoriosa richieda la conferma della sentenza impugnata ex adverso.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE