14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1893 del 16 maggio 1975
Posted at 16:39h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’opzione il promittente, se nulla deve fare di positivo per la conclusione del contratto definitivo, deve tuttavia mantenere un comportamento di astensione affinché la conclusione del contratto definitivo non sia impedita. Trattasi di obbligazione negativa, il cui inadempimento non è opponibile ai terzi che ne abbiano tratto vantaggio [ ad esempio, acquistando la cosa che il promittente abbia proposto di vendere ] e produce solo l’obbligo di risarcimento a carico del promittente inadempiente.
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