14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2908 del 28 aprile 1983
Testo massima n. 1
Il patto d’opzione, secondo la previsione dell’art. 1331 c.c., conferisce ad una delle parti, a fronte della proposta dell’altra, non revocabile per un determinato periodo di tempo, il potere di determinare la conclusione del contratto mediante la propria accettazione e senza necessità di ulteriori dichiarazioni del proponente. La configurabilità del suddetto patto, pertanto, resta esclusa con riguardo ad una proposta che contenga solo alcuni elementi essenziali e non l’intero regolamento negoziale, perché, in tal caso, il perfezionarsi del contratto non può conseguire a detta accettazione, ma richiede la formazione del consenso sugli ulteriori elementi non contemplati dalla proposta stessa.
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