Cass. civ. n. 5953 del 1 luglio 1996
Testo massima n. 1
Le disposizioni dei regolamenti comunali edilizi che impongono una distanza minima tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti, con esclusione della facoltà di costruire in aderenza, rendono inapplicabile il criterio della prevenzione, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine, dovendo colui che costruisce per primo osservare una distanza minima dal confine del proprio fondo, non inferiore alla metà di quella prescritta.