14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10956 del 2 novembre 1998
Testo massima n. 1
La deliberazione assunta dall’organo deliberante di un ente pubblico di stipulare un contratto non ha effetti nei riguardi dei terzi in quanto semplicemente preparatoria del futuro contratto, che dovrà essere stipulato dall’organo rappresentativo, mediante sottoscrizione, unitamente alle controparti, del relativo atto scritto salvi gli eventuali controlli o approvazioni [ pur non potendosi escludere la configurabilità in casi specifici di responsabilità precontrattuale dell’ente pubblico, in relazione a comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel privato interessato ]. [ Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in caso di interruzione di rapporto di collaborazione professionale instauratosi di fatto sulla base della sola deliberazione interna, aveva escluso il diritto dei terzi al risarcimento del danno da mancata prosecuzione del rapporto, salva l’eventuale azione di arricchimento senza causa ].
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