Cass. civ. n. 2323 del 10 marzo 1994

Testo massima n. 1


Gli aventi causa che, ai sensi del secondo comma dell'art. 404 c.p.c., possono proporre opposizione di terzo alla sentenza pronunciata tra altre parti, quando questa è l'effetto di dolo o collusione a loro danno, sono solo i successori a titolo particolare di una delle parti, e non gli eredi.

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