14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9972 del 16 aprile 2008
Testo massima n. 1
In tema di dismissione del patrimonio immobiliare da parte degli enti pubblici, la denuntiatio praelationis che il locatore effettua, ai sensi dell’art. 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996, non integra una proposta contrattuale ma un atto dovuto di interpello e la dichiarazione del conduttore di esercizio del diritto di prelazione non costituisce accettazione della proposta e non comporta l’immediato acquisto dell’immobile ma determina solo l’insorgenza dell’obbligo, a carico di entrambe le parti, di pervenire alla conclusione del contratto, con possibilità di tutela ex art. 2932 c.c. [ Nella specie, la S.C. alla luce degli accertamenti compiuti dai giudici di merito e della documentazione prodotta da cui risultava che da data anteriore al gennaio 1997 l’INA aveva compiuto atti concreti dai quali poteva desumersi una manifestazione della volontà di dismettere, anche frazionatamente, l’immobile, di cui faceva parte l’appartamento condotto in locazione dal ricorrente ha cassato la sentenza impugnata con cui era stata esclusa l’operatività della legge citata sul presupposto della mancanza di manifestazione di volontà dismissiva da parte dell’ente proprietario-locatore ].
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