Cass. civ. n. 2207 del 2 marzo 1991
Testo massima n. 1
Ai sensi dell'art. 366, comma primo n. 5 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della procura, se conferita con atto separato, e, se pure non ne è necessaria la trascrizione, occorre però, quanto meno, l'indicazione di elementi idonei affinché la controparte possa individuarla e possa verificarne l'anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso, salvo il successivo controllo in cancelleria dove l'atto deve essere depositato.
Testo massima n. 2
Le forme di conferimento della procura alle liti – che consistono nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata – sono previste tassativamente dall'art. 83, secondo comma, c.p.c. e non possono essere surrogate da presunzioni semplici. Pertanto, l'esistenza della procura non può essere desunta da un qualsiasi atto difensivo nel quale sia indicato come procuratore della parte un determinato legale, essendo tale indicazione idonea a produrre effetti giuridici soltanto ove sia avvalorata da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, da cui risulti l'attribuzione del potere di rappresentanza processuale.