Cass. civ. n. 5595 del 14 ottobre 1988
Testo massima n. 1
L'art. 2369 terzo comma c.c., ove stabilisce che l'assemblea ordinaria di una società per azioni, in seconda convocazione, delibera sugli oggetto che avrebbero dovuto essere trattati nella prima (nella specie, nomina degli amministratori), qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, è inderogabile, e comporta quindi la nullità della disposizione statutaria che richieda un minimo di partecipazione per la costituzione dell'assemblea e la validità delle sue deliberazioni, tenuto conto che la derogabilità contemplata dall'ultima parte di detto comma si riferisce esclusivamente al diverso caso del quorum dell'assemblea straordinaria e non è estensibile all'assemblea ordinaria, il cui funzionamento assume carattere essenziale per la vita della società.