Cass. civ. n. 593 del 30 gennaio 1985

Testo massima n. 1


Salvo il caso di improponibilità della domanda, nel quale, ex art. 382, terzo comma, c.p.c., si fa luogo a cassazione senza rinvio, l'accoglimento del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto comporta sempre il rinvio della causa al giudice del merito, ancorché questi, per effetto della applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, debba poi rigettare la domanda. Invero, la cassazione con o senza rinvio dipende da tassative norme processuali, non da un potere discrezionale della Suprema Corte, e questa, quale giudice di legittimità, non può emettere pronunzie di merito.

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