Cass. civ. n. 2918 del 10 maggio 1985
Testo massima n. 1
Qualora l'opposizione di terzo, a norma dell'art. 404 c.p.c., venga proposta da chi deduca la qualità di litisconsorte necessario pretermesso nel procedimento conclusosi con la sentenza opposta, l'accertamento del fondamento di detta deduzione implica di per sé l'ammissibilità e l'accoglimento dell'opposizione medesima, senza che si richieda una denuncia da parte dell'opponente dell'ingiustizia nel merito di quella pronuncia, dato che il riscontro del difetto di integrità del contraddittorio impone la declaratoria di nullità della pronuncia stessa (nella specie, con rimessione delle parti davanti al giudice di primo grado, essendo già in tale sede verificata l'omessa citazione del litisconsorzio necessario).